Art. 5.
(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza).

      1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è altresì

 

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contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli.
      3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.
      4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
      5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.
      6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comporti la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull'opposizione
 

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del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.
      9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.